Le principali novità del nuovo regolamento europeo adottato a settembre 2011
Si è conclusa la settimana scorsa la sesta edizione della Convention Nazionale sulla Sicurezza Alimentare SICURA QSA coordinata, per quanto riguarda i contenuti tecnico-scientifici, dall’ASL di Modena. Tra i seminari più interessanti da segnalare quelli sull’etichettatura degli alimenti e in particolare relativi ai claims nutrizionali e alla nuova normativa europea che, approvata a luglio di quest’anno, apporterà qualche importante novità degna di nota.
Il 29 settembre il Consiglio UE ha infatti adottato un nuovo regolamento sulle informazioni alimentari che arriverà a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, secondo gli esperti, a fine 2011.
Diversi gli aspetti presi in considerazione nella nuova normativa: dalla dichiarazione sul contenuto nutritivo (tabelle nutrizionali) agli allergeni, alla tanto ambita “origine” delle materie prime (ma soltanto per alcuni alimenti) fino all’indicazione sulla scadenza, alla leggibilità ecc. ecc..
Le tabelle nutrizionali, che fino ad ora erano facoltative, diverranno obbligatorie per quanto riguarda contenuto energetico (eccetto che per alcuni alimenti come ad esempio quelli non trasformati), percentuale di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Gli allergeni dovranno essere evidenziati graficamente nell’elenco degli ingredienti e tali informazioni, fino a d’ora obbligatori per i prodotti alimentari preimballati, saranno obbligatorie anche per i prodotti alimentari non preimballati. Ciò significa che il requisito di informazione si applicherà anche ai prodotti alimentari venduti nei ristoranti e presso altri esercizi di ristorazione. Gli Stati membri potranno adottare misure per decidere in che modo l’informazione dovrà essere fornita al consumatore.
Attualmente, l’indicazione del paese d’origine è obbligatoria per le carni bovine e alcuni altri prodotti, quali il miele, la frutta o l’olio d’oliva. Il nuovo regolamento estende l’applicazione di tale norma alla carne fresca o congelata delle specie suina, ovina, caprina e al pollame. Solo in futuro e solo dopo appropriate valutazioni d’impatto (costi/benefici) tale obbligo potrà essere esteso anche ad altri prodotti come altri tipi di carne, il latte, alimenti non trasformati ecc.
Rispetto all’indicazione sulle scadenze degli alimenti è previsto che la Commissione potrà adottare regole più precise sulle modalità da utilizzare per indicare il termine minimo di conservazione. La data di scadenza dovrà essere presente anche sui prodotti confezionati singolarmente, inoltre gli alimenti congelati quando sono venduti scongelati devono essere accompagnati dalla dicitura “scongelato”. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici non trasformati devono recare la data della prima congelazione.
Riguardo alla leggibilità, le informazioni alimentari devono essere presentate in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili, non nascoste da slogan e altre informazioni pubblicitarie, e in chiaro contrasto rispetto allo sfondo. Per quanto riguarda la questione specifica della leggibilità, il legislatore dell’UE ha concordato un corpo minimo per i caratteri utilizzati in etichetta (es. 1,2 mm oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2).
Un preciso e non casuale richiamo si fa anche alla legislazione degli Stati membri, sottolineando che le norme nazionali relative ad aspetti non ancora regolamentati a livello europeo non devono ostacolare la libera circolazione delle merci nel mercato unico, e soprattutto non devono discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi.
Questa nota potrebbe suonare ormai come l’ennesimo monito all’Italia che già all’inizio di quest’anno aveva fissato con un’apposita legge l’obbligo per tutti i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati di riportare in etichetta l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e l’eventuale utilizzazione di ingredienti OGM (L. 3 febbraio 2011, n. 4). Tale legge d’altra parte non è mai stata operativa, in quanto sarebbero dovuti essere emanati decreti applicativi di ogni filiera che non sono mai stati emanati e probabilmente mai lo saranno.
La nuova normativa, che modificherà sensibilmente le regole sull’etichettatura degli alimenti attualmente in vigore, prevede senz’altro una migliore informazione per i consumatori che potranno compiere scelte più consapevoli e in taluni casi più salutari e mirate nell’acquisto dei cibi, ma non occorre confondere il concetto di informazione con quello della salubrità.
In particolar modo, l’indicazione dell’origine dell’ingrediente/materia prima o del prodotto poco o nulla ha a che fare con il concetto di sicurezza alimentare e qualità. Quindi ben vengano le informazioni, ma manteniamo un sano senso “critico” in relazione alle informazioni di cui potremmo disporre tra qualche tempo.
C’è ancora un po’ di tempo per pensarci: dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, gli operatori avranno tre anni di tempo per uniformarsi alle nuove regole, cinque anni per le norme relative all’informazione nutrizionale.


“Il mondo dei numeri: conoscere per governare”è il titolo dell’incontro svoltosi ieri al Meeting di Rimini e al quale ho partecipato, attirata dalla presenza del Presidente di ISTAT, Enrico Giovannini e del Professore di Statistica Sociale all’Università degli Studi di Bologna nonchè Direttore di AlmaLaurea, Andrea Cammelli.